Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituzionale è volta a disciplinare il procedimento di approvazione e di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, da adottare con legge costituzionale previa intesa con la regione interessata.
      La procedura per l'espressione dell'intesa è disciplinata in modo dettagliato. La regione o la provincia autonoma interessata dispone di tre mesi per deliberare il diniego dell'intesa con la maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio (cosiddetto «veto») al testo approvato in prima deliberazione delle Camere. Decorso inutilmente tale periodo si forma il silenzio-assenso.
      La presente proposta di legge costituzionale introduce sostanzialmente il diritto di veto del consiglio regionale o provinciale interessato a modifiche unilaterali dello statuto da parte dello Stato. Esso era già previsto dal testo della legge costituzionale approvata nel novembre 2005, ma non confermata dal referendum svoltosi pochi giorni fa ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione.
      La riforma costituzionale, nota sotto il nome «Devolution», prevedeva, all'articolo 38, lo strumento dell'intesa tra autonomia speciale e Stato quando si tratta di modificare lo statuto. L'articolo, introdotto con un emendamento governativo al Senato della Repubblica, era stato modificato alla Camera dei deputati e in seguito approvato quasi all'unanimità.
      La presente proposta di legge costituzionale riprende lo stesso articolo 38 della riforma «bocciata» e introduce la possibilità

 

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del diniego all'intesa, espresso dai due terzi dei componenti del consiglio regionale o provinciale.
      Grazie al cosiddetto «diritto di veto» l'integrità dell'autonomia speciale e il diritto di condividere le scelte che interessano la propria sfera di interessi risulteranno adeguatamente tutelati.
      Il meccanismo della previa intesa tra Governo e consiglio regionale o provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano costituisce una richiesta fondamentale delle regioni ad autonomia differenziata.
      Per la provincia autonoma di Bolzano esiste un'ulteriore ragione a sostegno del carattere pattizio: ci riferiamo all'accordo internazionale De Gasperi-Gruber che esclude modifiche unilaterali, essendo necessario sia il consenso della Repubblica d'Austria che dei rappresentanti delle minoranze linguistiche tedesca e ladina, come solennemente assicurato nella dichiarazione dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri Andreotti il 30 gennaio 1992, depositata presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite e consegnata alla Repubblica d'Austria, presupposto fondamentale per porre fine alla vertenza internazionale.
      Con la modifica all'articolo 116 della Costituzionale qui proposta viene rafforzato il potere di autogoverno locale, condizionando l'approvazione di ogni modifica statutaria alla volontà del consiglio regionale e dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano che, entro tre mesi dalla trasmissione del testo della modifica approvato dal Parlamento in prima deliberazione, possono esprimere il loro dissenso. Il diniego alla proposta di intesa deve essere deliberato dalla maggioranza dei due terzi dei componenti dell'assemblea legislativa della regione o della provincia autonoma interessata.
      La necessità dell'approvazione della presente iniziativa legislativa costituzionale è inoltre motivata dall'introduzione dell'intesa tra Stato e regioni ordinarie (nel caso dell'attribuzione a queste ultime di ulteriori forme e condizioni di autonomia) nel nuovo testo dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
      Inoltre la modifica proposta indurrebbe le regioni e le province autonome ad intraprendere iniziative di modifica degli statuti, attualmente inibite dal rischio dello stravolgimento del testo in sede di esame parlamentare.
      Vista l'importanza dell'argomento si auspica la tempestiva approvazione della presente proposta di legge costituzionale.
 

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